Art. 3.

      1. Il piano regolatore territoriale consortile dell'agglomerato industriale San Ferdinando-Gioia Tauro-Rosarno si adegua automaticamente alla delimitazione fissata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 2, comma 1, e il Consorzio, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce la normativa tecnica di attuazione della zona franca che dovrà tenere conto delle disposizioni degli articoli 167, paragrafo 4, e 172 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992. Tale normativa prevale su eventuale diversa disciplina urbanistica locale e viene recepita integralmente dal piano territoriale di coordinamento della provincia.